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Statuti

1. Nome e sede legale

Articolo 1

Con la denominazione "Wärme Schenken" (Donare Calore), esiste un'associazione senza scopo di lucro costituita come persona giuridica ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero. L'associazione ha durata indeterminata. La sua sede legale è a Lucerna, 6006. L'associazione "Wärme Schenken" è politicamente e religiosamente indipendente.

2. Scopo e finalità

Articolo 2
  • Gli scopi e lo scopo dell'associazione WÄRME SCHENKEN sono:

  • Sostegno, promozione, sviluppo e attuazione di progetti a favore di persone socialmente svantaggiate e colpite dalla povertà.

  • Sostegno, promozione, sviluppo e attuazione di progetti a favore di persone bisognose e vulnerabili.

  • La percezione della sofferenza umana e dell'esclusione, nonché la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questi problemi.

  • Fornire assistenza alle persone bisognose.

  • Sfruttare tutte le opportunità per una cooperazione significativa con le istituzioni pubbliche e le altre organizzazioni umanitarie, e coordinare le attività congiunte.

  • Creazione di reti e cooperazione con organizzazioni che perseguono obiettivi simili, nonché promozione della collaborazione all'interno di tali organizzazioni.

  • I servizi offerti dall'associazione sono indipendenti dall'adesione.

  • L'associazione non persegue scopi commerciali e non mira a realizzare profitti. I suoi membri del direttorato prestano servizio su base volontaria.

3. Medio

Articolo 3
  • Per perseguire i propri obiettivi, l'associazione ha a disposizione le seguenti risorse:

  • Quote associative

  • Proventi derivanti da eventi propri e altri introiti provenienti dalle attività del club.

  • Donazioni da enti e istituzioni pubbliche

  • Donazioni da privati e aziende

  • sussidi

  • Ricavi derivanti da accordi di performance

  • Donazioni e contributi di ogni genere

  • Sponsorizzazione

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. I bilanci annuali vengono chiusi il 31 dicembre.

4. Iscrizione

Articolo 4

L'adesione è aperta a persone fisiche e giuridiche che riconoscano e sostengano gli scopi e gli obiettivi dell'associazione. Il consiglio direttivo decide in merito all'ammissione.

La qualifica di socio onorario può essere conferita a individui che abbiano dato un contributo speciale all'associazione, dall'assemblea generale su raccomandazione del consiglio direttivo.

I mecenati senza diritto di voto possono essere persone fisiche e giuridiche che sostengono finanziariamente l'associazione.

Articolo 5

Le quote associative vengono stabilite annualmente dall'assemblea generale. La quota associativa annuale è di minimo CHF 20,00 e massima CHF 100,00. La quota associativa completa è dovuta per qualsiasi frazione dell'anno in corso.

Dopo aver esaminato le circostanze, il consiglio di amministrazione può ridurre o annullare completamente l'importo dovuto al membro interessato per il periodo in questione a causa di malattia, disoccupazione o altri motivi importanti.

Art. 6

L'iscrizione termina al termine di:
a) Uscita
b) Esclusione
c) Morte

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e hanno effetto immediato. Le quote associative già versate non sono rimborsabili. Qualora la quota annuale non venga pagata entro tre mesi dal sollecito di pagamento, l'iscrizione verrà automaticamente revocata.

Un membro può essere espulso dal consiglio in qualsiasi momento senza dover fornire motivazioni.

5. Organi

Articolo 7

Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea generale
b) il consiglio
c) l'organismo di controllo

6ª Assemblea Generale

Articolo 8

Assemblea Generale Ordinaria
L'organo di governo supremo dell'associazione è l'assemblea generale. L'assemblea generale ordinaria si tiene annualmente. I soci sono invitati all'assemblea generale per iscritto almeno 30 giorni prima della sua istituzione, con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno. Gli inviti inviati via e-mail sono validi.

Le proposte da sottoporre all'attenzione dell'assemblea generale devono essere presentate per iscritto al consiglio di amministrazione almeno due settimane prima della data prevista.

Articolo 9

Assemblea Generale Straordinaria
L'assemblea generale straordinaria deve essere convocata con delibera del consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un quinto dei soci, indicandone lo scopo. L'invito deve essere inviato 30 giorni prima della data dell'assemblea.

Articolo 10

L'assemblea generale è presieduta da un membro del consiglio di amministrazione. Di ogni seduta viene redatto un verbale.

Articolo 11

Compiti e responsabilità
L'assemblea generale ha i seguenti doveri e poteri inalienabili:
a) Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
b) Approvazione della relazione annuale del Consiglio
c) Accettazione della relazione di revisione e approvazione del bilancio d'esercizio
d) Licenziamento del Consiglio di Amministrazione
e) Elezione del Presidente, degli altri membri del Consiglio e dei revisori dei conti.
f) Definizione delle quote associative
g) Approvazione del bilancio annuale
h) Revisione del programma di attività
i) Decisioni sulle mozioni del Consiglio e dei membri
j) Modifica degli statuti
k) Decisione sull'esclusione dei membri.
l) Decisione sullo scioglimento dell'associazione e sull'utilizzo del ricavato della liquidazione.

Articolo 12

Il processo decisionale
Ogni assemblea generale regolarmente convocata costituisce il quorum, indipendentemente dal numero di soci presenti. Le delibere dell'assemblea generale vengono approvate a scrutinio palese con maggioranza semplice. In caso di parità, il presidente non ha il voto decisivo. Qualora, dopo ulteriori discussioni, non si raggiunga la maggioranza, prevarrà la maggioranza del consiglio di amministrazione. Tutti i soci presenti hanno pari diritto di voto. Il voto per delega è consentito solo da parte di un altro socio dell'associazione.

Le modifiche agli statuti richiedono l'approvazione di una maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto.

Articolo 13

È possibile approvare una risoluzione anche su argomenti non previsti all'ordine del giorno, a condizione che la maggioranza dei soci presenti desideri esaminare la questione.

Articolo 14

Quando vengono prese decisioni riguardanti il licenziamento o una controversia legale tra lui e l'associazione, il membro interessato è escluso dal voto.

7. Il Consiglio

Articolo 15

organizzazione
Il consiglio direttivo gestisce le attività quotidiane e rappresenta l'associazione all'esterno. Il consiglio è composto da un minimo di tre e un massimo di cinque membri ed è eletto dall'assemblea generale per un mandato di un anno. La rielezione è possibile. Il consiglio si costituisce autonomamente. Per la validità delle votazioni è richiesto un quorum di almeno due terzi dei membri del consiglio. Le decisioni del consiglio sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, è decisivo il voto del presidente.

Articolo 16

Il consiglio di amministrazione si riunisce con la frequenza necessaria allo svolgimento delle attività. Ciascun membro del consiglio può richiedere una riunione, specificandone i motivi. A meno che un membro del consiglio non richieda una discussione, il consiglio si riunisce di persona.

Articolo 17

Qualora i membri del consiglio di amministrazione si dimettano durante il loro mandato, il consiglio stesso nominerà autonomamente i sostituti. Tali nomine dovranno essere sottoposte all'approvazione della successiva assemblea generale.

Art. 18

I membri del consiglio di amministrazione prestano servizio generalmente su base volontaria. Hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 19

Nel consiglio sono rappresentati i seguenti dipartimenti:
a) Presidente
b) Vicepresidente
c) Cassiere
d) Amministrazione

È consentito ricoprire più cariche contemporaneamente.

Art. 20

Poteri
Il consiglio di amministrazione detiene tutti i poteri non espressamente riservati all'assemblea generale dei soci. Questi includono, in particolare:

a) Preparazione ed esecuzione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie
b) Redigere statuti, proposte e regolamenti
c) Ammissione ed esclusione dei membri
d) Approvazione delle proposte progettuali ed eventuale costituzione di ulteriori gruppi di lavoro
e) Raccolta fondi e gestione dei fondi
f) Rappresentanza dell'associazione all'esterno
g) Concessione della facoltà di firma
h) Assunzione e licenziamento del personale
i) Determinazione degli stipendi e delle spese del personale

Articolo 21

Il consiglio di amministrazione rappresenta l'associazione all'esterno. Firma congiuntamente con il presidente.

8. L'organismo di controllo

Articolo 22

L'organo di controllo è composto da due persone. Anche una persona giuridica può essere nominata organo di controllo. L'organo di controllo viene eletto per un mandato di due anni. La rielezione è consentita. L'organo di controllo presenta la propria relazione di revisione all'assemblea generale. Può effettuare verifiche a campione dei registri contabili dell'associazione durante l'anno.

Articolo 23

L'assemblea generale può rinunciare all'elezione di un organo di controllo se si verificano cumulativamente le seguenti condizioni:

Il totale del bilancio dell'associazione non supera i CHF 15.000 e il suo reddito operativo non supera i CHF 25.000 nell'anno di riferimento e nell'anno precedente;

tutti i membri sono d'accordo;

Il club non ha dipendenti.

9. Responsabilità

Articolo 24

Il patrimonio dell'associazione è l'unico a essere utilizzato per i suoi debiti. I soci non sono personalmente responsabili per i debiti dell'associazione. I soci la cui iscrizione cessi prima di un eventuale scioglimento dell'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

10. Modifica dello statuto e scioglimento

Articolo 25

Per modificare lo statuto e/o sciogliere l'associazione è necessaria una maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Articolo 26

In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio deve essere trasferito a un ente esente da imposte con sede in Svizzera che persegua lo stesso scopo o uno scopo analogo. È vietata la distribuzione del patrimonio dell'associazione tra i soci.

Questi statuti sono stati adottati durante la riunione costitutiva del 6 maggio 2022 e sono entrati in vigore in quella data.

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